Art. 7.
(Coltivazioni e produzioni vietate).

      1. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

      «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, imprese, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione di piante indicate al comma 1, per scopi commerciali, scientifici, sperimentali o didattici».